ha depositato ieri due sentenze, la n. 183 e la n. 184, che salvano il condono per illeciti contabili, autorizzando però i magistrati a respingere la richiesta di definizione agevolata, in quanto i loro poteri non vanno considerati limitati al semplice esame dei presupposti di ammissibilità della domanda di definizione, come poteva desumersi dalla lettura della Finanziaria 2006, dove veniva introdotta la possibilità, per il condannato in primo grado dalla magistratura contabile in data anteriore al 2006, di definire il procedimento in appello pagando tra il 10 e il 20% del danno quantificato dalla sentenza. Il giudice di secondo grado poteva alzare tale quota al 30 per cento. L’applicazione della regola aveva lasciato credere che si fosse introdotta una sorta di automatismo per cui la richiesta di condono dovesse essere accolta senza obiezioni e che l’unico potere dei magistrati contabili fosse l’innalzamento della misura di definizione. Le due sentenze chiariscono, diversamente, che al giudice spetta la valutazione di tutti gli elementi che possono desumersi dall’accertamento di fatti già compiuto nella sentenza di primo grado.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".