La sentenza 122/05 del Tar della Regione Lazio ha chiarito, confermando il precedente orientamento dei giudici di primo grado, che l'accertamento fiscale non può essere appiattito sulle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza. I giudici regionali hanno precisato che l'atto impositivo alla base dell'accertamento con cui si contestava al contribuente attore del giudizio l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, si fondava sulla contestazione dell'indebita deduzione di costi relativi a dette operazioni, in adesione con quanto presunto dagli accertatori. Con riferimento a questo caso di accertamento per relationem, i giudici hanno rilevato l'assoluta mancanza di volontà dell'ufficio di motivare ulteriormente quanto dedotto in sede di verifica.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".