L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 2/E dell’11 gennaio 2007, precisa che la richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo può essere presentata dal contribuente anche qualora nel verbale dell’ufficiale della riscossione sia stata dichiarata l’irreperibilità dell’interessato. Quindi, non ostacola il beneficio la previsione dell’articolo 19, comma 2, del Dpr 602/73, che stabilisce la decadenza della richiesta di rateizzazione che non sia presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. Per l’Agenzia se il debitore è irreperibile il verbale rappresenta solo l’atto che attesta l’impossibilità del pignoramento mancato, non l’inizio della procedura.
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