Il vano è “utile” se risulta dalla destinazione urbanistica

Pubblicato il 22 marzo 2011 La Ctp Reggio Emilia con la sentenza n. 10/01/11, intervenendo in merito ad un ricorso su un accertamento emesso dall'agenzia del Territorio, chiarisce che la normativa catastale non può essere applicata senza considerare quella urbanistica, “prius logico/giuridico”.

Così, il classamento catastale deve tener conto della destinazione urbanistica del fabbricato: non basta che un vano sia materialmente abitabile per considerarlo “vano utile”, ma è necessario che tale caratteristica risulti dal punto di vista giuridico, secondo l'autorizzazione amministrativa concessa dal comune.

Nel caso di specie, l’agenzia del Territorio aveva ritenuto vani utili la cantina, il sottotetto e la lavanderia, tutti vani inferiori a 2,30 metri di altezza media, equiparando i vani abitabili a quelli non abitabili.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy