Con i provvedimenti degli ultimi mesi sono stati potenziati i poteri di controllo dell’agenzia delle Entrate in merito alle compravendite immobiliari, attribuendo maggiore rilevanza al valore normale dei beni rispetto al valore catastale. Gli interventi messi a segno sono di ampio respiro e coinvolgono sia il settore delle imposte dirette sia quello delle imposte indirette. In pratica, ora, dovrebbe essere più semplice per gli uffici finanziari rettificare i corrispettivi derivanti dalla cessione di immobili da parte di imprese se gli stessi sono inferiori al valore di mercato. Un’altra novità, che costituisce un ulteriore misura di contrasto all’evasione nel settore immobiliare, è quella contenuta nell’articolo 35 del Dl 223/06, che ha subito ulteriori modifiche ad opera della Finanziaria 2007. L’intervento, oltre a interessare il settore delle imposte dirette sui redditi, coinvolge l’Iva e l’imposta di Registro. Quest’ultima, infatti, ha subito profonde modifiche relative al valore da dichiarare in caso di trasferimenti immobiliari. Queste novità sollevano però qualche dubbio se analizzate nell’ottica delle disposizioni comunitarie in materia di Iva e della giurisprudenza; inoltre, rimane aperto il nodo della eventuale retroattività delle norme in questione. Un fattore che accomuna le diverse imposte è quello che prevede l’emanazione di provvedimenti da parte delle Entrate, che dovranno individuare periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati. Grazie, dunque, all’intervento dell’Amministrazione finanziaria, che fisserà i suddetti criteri, sarà più facile avere una maggiore trasparenza nei rapporti tra i singoli uffici e le imprese. Infatti, grazie proprio alla nuova norma, che attribuisce rilevanza in sede di accertamento, al valore normale, si ribadisce che presunzione data dal valore normale delle cessioni immobiliari è, ora, un elemento certo, diretto e non presuntivo. Pertanto, se la pratica portasse ad applicare il prelievo su una cifra superiore a quella vera la norma verrebbe bocciata.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".