Una rivoluzione nella determinazione della base imponibile dei trasferimenti immobiliari, sia quando l’atto è soggetto ad Iva sia quando su esso va corrisposta l’imposta di registro, è prescritta dall’articolo 35, comma 23-ter del Dl 223, che ribalta la previgente regola che imponeva s’applicasse, nelle ipotesi di trasferimento realizzato nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale e pure nel campo dei trasferimenti non realizzati da soggetti Iva, il principio che il valore tassato non fosse soggetto a rettificabilità se dichiarato in misura pari o superiore al prodotto della moltiplicazione della rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento.
Oggi, sulla base imponibile per l’imposta di registro, la norma comprende sia gli atti fuori campo Iva sia quelli Iva esenti, assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale.
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