Il tfr iscritto in bilancio trova l’alternativa all’Ec
Pubblicato il 27 aprile 2009
A seguito delle numerose modifiche intervenute nel regime fiscale, per i soggetti Ias risulta piuttosto complessa la gestione della differenza tra il fondo Tfr iscritto in bilancio e l’ammontare fiscalmente deducibile. Si ricorda che esiste un doppio binario: il fondo Tfr può essere calcolato con una movimentazione nominativa secondo le regole del Codice civile (art. 2120); la determinazione del Tfr può avvenire in base allo Ias 19, seguendo regole attuariali. Nel primo caso, il fondo si accresce ogni esercizio di una somma pari alla retribuzione dell’anno del dipendente divisa per 13,5 con successiva rivalutazione. Con il secondo metodo, “il valore Ias dell’accantonamento al Tfr da imputarsi a conto economico è pari alla somma algebrica di tre componenti:
interest cost,
service cost; e
actuarial Gains or Losses”. Per le imprese con almeno 50 addetti, la componente “service cost” è nulla, in quanto esse devono versare il Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 ai fondi privati o al FondInps. Fino allo scorso periodo d’imposta, inoltre, nel caso in cui l’accantonamento Ias risultava superiore al limite fiscale (calcolato secondo le regole del Codice civile), l’eccedenza era recuperata a tassazione. Nel caso in cui, invece, l’accantonamento di bilancio fosse inferiore a quello fiscale, le imprese potevano accantonare extra contabilmente l’eccedenza nel quadro EC di Unico. Dal 2008, la deduzione EC non è più consentita. Il suddetto quadro potrà essere utilizzato solo per dare evidenza dei “riassorbimenti” relativi ai disallineamenti presenti al 31 dicembre 2007.