Come stabilito dal Dlgs n. 252/2005 di riforma della previdenza complementare, entro fine maggio il datore di lavoro deve fornire le informazioni necessarie per la scelta di destinazione del Tfr ai lavoratori che risultano assunti alla data del 31 dicembre 2006 e che non hanno ancora reso nota la propria decisione. La legge non prevede particolari modalità per fornire le informazioni ai lavoratori, ma il loro contenuto deve tener conto di quanto disposto all’articolo 8, comma 7, del Dlgs suddetto. I primo luogo, il datore di lavoro deve specificare il tipo di contratto collettivo prescelto dall’azienda e deve far presente se per il settore di appartenenza è stato costituito ed è operante il fondo pensione negoziale cui confluirà il Tfr in caso di silenzio-assenso. Se il fondo non ha ottenuto l’autorizzazione a ricevere nuove iscrizioni, oppure ancora non è stato costituito, occorre verificare se l’azienda ha previsto un accordo con le organizzazioni sindacali. In mancanza di questo accordo, il lavoratore deve essere informato che in caso di silenzio-assenso il Tfr confluirà al FondInps, fondo di previdenza complementare gestito dall’Inps. Trascorso almeno un anno dall’adesione, la posizione individuale costituita presso FondInps può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad un altra forma pensionistica complementare, come si fa presente con la nota Covip - Ministero del Lavoro del 21 marzo 2007.
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