Il superminimo individuale può essere eliminato con accordo tra datore e lavoratore

Pubblicato il 27 ottobre 2009 La Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha reso disponibile sul proprio sito Internet il parere n. 12/2009, in cui risponde ad un quesito circa i presupposti che consentono al datore di ridurre il superminimo goduto dal lavoratore.

Nel documento, la Fondazione studi distingue il superminimo individuale dal superminimo stabilito dalla contrattazione collettiva. Le relative discipline sono diverse, poiché il superminimo individuale rappresenta una voce aggiuntiva della retribuzione rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva.

Ne deriva che:

- il superminimo individuale, non riguardando l’applicazione di disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi, è nella piena disponibilità delle parti e, dunque, è sempre possibile che le parti, dopo aver stabilito in un accordo individuale l’erogazione del superminimo, ne prevedano con un successivo accordo l’eliminazione totale o parziale;

- il superminimo stabilito dalla contrattazione collettiva, non costituendo una clausola del contratto individuale ma parte integrante della disciplina collettiva applicata al rapporto di lavoro, può essere modificato, anche in senso peggiorativo, solo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro e, dunque, non è permesso alle parti individuali l’accordo per una riduzione.

Si precisa che la rinunzia o la transazione, con accordo delle parti, circa il superminimo individuale, che sia effettuata in azienda e non nelle sedi qualificate di cui all’art. 2113, quarto comma, del Cod. Civ. (sede giudiziale, amministrativa, sindacale, o di certificazione), è immediatamente valida e non può essere impugnata dal lavoratore.

Intanto, in occasione di un incontro con il presidente della Camera, Gianfranco Fini, la presidente del Cup e del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, in merito alle iniziative dell'Antitrust contro gli ordini professionali, ha ricordato la posizione dei consulenti del lavoro, con particolare riferimento alla tutela del diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, e gli errori contenuti nella Segnalazione incentrata sulle riserve della professione di Consulente del lavoro. Dal canto suo, il presidente Fini ha riconosciuto la valenza che ricoprono gli Ordini professionali nel nostro Paese.

Altra carne sul fuoco è destinato ad aggiungere il bando di gara dell'Authority per l'affidamento dell'appalto di fornitura triennale del servizio di elaborazione paghe del proprio personale. La gara è rivolta esclusivamente alle imprese. Vengono, così, esclusi i consulenti del lavoro, a cui proprio la legge n. 12/1979 riserva l'attività in questione.
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