La Commissione tributaria della Regione Lazio legittima l’accertamento induttivo quando il contribuente non abbia risposto al questionario regolarmente notificato dal Fisco. La sentenza n. 38 del 13 aprile 2006 precisa che la tenuta di una contabilità formalmente regolare non ostacola la rettifica del reddito dichiarato, se si presume sia inferiore a quello effettivo. Dal 9 marzo 1999 - data di entrata in vigore della legge 28/1999, che ha rettificato (con articolo 25, comma 1) la previsione contenuta nell’articolo 32 del Dpr 600/73 – notizie e dati non esposti e atti, documenti, registri, libri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti formulati dall’Ufficio finanziario non possono esser presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa, né contenziosa. Certo, il contribuente può ancora produrre questi atti in sede di contestazione dell’atto impositivo, poiché in sede contenziosa non ha luogo la decadenza dalla produzione degli stessi. Per superare la preclusione probatoria, cioè, egli può dimostrare di non aver sottratto volontariamente la documentazione successivamente prodotta, ma è comunque tenuto alla prova del proprio assunto.
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