Il settimo giorno lavorativo dei turnisti può non essere compensato con danaro

Pubblicato il 14 giugno 2010 Con sentenza 13674 del 2010, la Sezione lavoro della Cassazione ha chiarito che se c’è la contropartita in riposi compensativi e trattamenti migliorativi, la maggior gravosità della prestazione lavorativa dei turnisti, a causa dello spostamento del giorno di riposo settimanale, non dà diritto ad un maggiore compenso rispetto a quello già corrisposto.

È compito del giudice accertare, ancorché non sia avanzata specifica eccezione, se i compensi corrisposti previsti dal contratto collettivo ricomprendano la gravosità della prestazione oltre il sesto giorno lavorativo. Il vantaggio, spiega la Corte, del trattamento differenziato verso i turnisti può non essere economico; può, bensì, essere compensato con la concessione di un altro giorno di riposo consecutivo o precedente a quello normalmente fruito (in un mese due giorni consecutivi liberi).
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy