Il settimo giorno lavorativo dei turnisti può non essere compensato con danaro

Pubblicato il 14 giugno 2010 Con sentenza 13674 del 2010, la Sezione lavoro della Cassazione ha chiarito che se c’è la contropartita in riposi compensativi e trattamenti migliorativi, la maggior gravosità della prestazione lavorativa dei turnisti, a causa dello spostamento del giorno di riposo settimanale, non dà diritto ad un maggiore compenso rispetto a quello già corrisposto.

È compito del giudice accertare, ancorché non sia avanzata specifica eccezione, se i compensi corrisposti previsti dal contratto collettivo ricomprendano la gravosità della prestazione oltre il sesto giorno lavorativo. Il vantaggio, spiega la Corte, del trattamento differenziato verso i turnisti può non essere economico; può, bensì, essere compensato con la concessione di un altro giorno di riposo consecutivo o precedente a quello normalmente fruito (in un mese due giorni consecutivi liberi).
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Garante Privacy: via libera al Codice di condotta per i produttori di software gestionali

04/12/2024

Legge su autonomia differenziata: la sentenza della Corte costituzionale

04/12/2024

CCNL Marittimi imbarcati - Verbale di accordo dell'11/7/2024

04/12/2024

Marittimi imbarcati. Rinnovo

04/12/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

04/12/2024

Decreto Irpef-Ires definitivo. Novità fiscali per dipendenti e professionisti

04/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy