di Vicenza - sentenza 82/06/2006, depositata il 4 maggio – dà ragione al contribuente che si è avvalso del condono sugli omessi o tardivi versamenti a norma dell’articolo 9-bis, comma 1, della legge 289/2002 (Finanziaria 2003). Se questi ha corrisposto in ritardo qualche rata, il Fisco non può chiedergli la sanzione del 30% su ogni importo regolarizzato con la sanatoria degli omessi versamenti. Sbaglia, dunque, l’ufficio finanziario che aveva negato la validità della definizione con l’affermazione che i “versamenti rateali complessivamente eseguiti sono inferiori agli importi dichiarati”.
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