Al termine di una lunga vicenda giudiziaria nella quale un dipendente di una società di costruzioni era stato licenziato per ben quattro volte, , sezione Lavoro, con la sentenza n. 6229/2007 è intervenuta per formulare il seguente principio di diritto: la reintegrazione non salva il dipendente da un possibile nuovo licenziamento per giustificato motivo, anche se a distanza di brevissimo termine. Infatti, la riassunzione del dipendente al suo posto di lavoro non assicura al lavoratore stesso una sorta di “stabilità rafforzata” del posto, cioè una sorta di immunità da un successivo licenziamento per giustificato motivo. Il fatto che dopo poco tempo dalla reintegrazione segua un nuovo recesso dell’imprenditore può far sorgere dei sospetti, ma non giustifica da solo una dichiarazione di illegittimità del licenziamento.
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