Il regolamento sui compensi dei professionisti atteso in Gazzetta

Pubblicato il 31 luglio 2012 Dopo il sì con osservazioni del Consiglio di Stato (parere n. 3126 del 5 luglio 2012), il decreto del ministero di Giustizia sui parametri cui deve fare riferimento il giudice per stabilire, in difetto di accordo, i compensi di avvocati, notai, commercialisti ed esperti contabili aspetta solo la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”.

Il decreto, che si è reso necessario per l’abolizione delle tariffe operata dal Dl 1/2012, accoglie alcune delle osservazioni del CdS: costituiscono elementi di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso sia l'assenza del preventivo di massima che le condotte di ostacolo alla accelerazione del giudizio (allungare i tempi significa aumentare la parcella). Altre modifiche, dopo il parere del Consiglio di Stato, sono state apportate in via generale. Il regolamento si potrà applicare per analogia anche ai casi non espressamente regolati, ma il giudice è tenuto ad applicare, il regolamento non più semplicemente ad attenersi allo stesso.

Tuttavia alcuni input non sono stati recepiti, tra questi non c'è stato l'inserimento delle spese sostenute dal professionista all'interno del compenso unitario e onnicomprensivo. A conti fatti, i nuovi compensi rispetto alle vecchie tariffe scenderanno del 30% circa. Nello specifico delle diverse categorie:

-  per i parametri dei notai sono individuate cinque categorie di atti (circa beni immobili, mobili, atti societari, atti di valore indeterminato o indeterminabile e quelli che non possono essere ricondotti a categorie precedenti), per i compensi delle quali saranno considerati valore medio dell'atto, la difficoltà e complessità dell'atto, l'impegno profuso, il tempo impiegato, nonché l’eventuale urgenza, impegno di studio, ricerca e approfondimento necessari;

- per i commercialisti rientrano in 11 le tipologie di attività per le quali sono previsti parametri per la determinazione del compenso ed è stabilita sia la ripartizione in scaglioni progressivi del valore della pratica che l'applicazione di una forbice percentuale da calcolare sul predetto valore;

- per gli avvocati, i parametri non comprendono le spese, gli oneri e i contributi connessi alla lite, mentre comprendono i costi degli ausiliari di fiducia del professionista, tranne che di quelli del consulente di parte, che è un fiduciario del cliente.
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