Il Registro è agevolato se prevalgono le case

Pubblicato il 25 gennaio 2008

Assonime, con la circolare n. 5 di ieri, ha chiarito che l’agevolazione prevista dalla legge 244/2007, all’articolo 1, comma 25, si applica sui trasferimenti di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati, in presenza di terreni destinati alla costruzione di fabbricati residenziali, in zone dove è possibile realizzare anche edifici diversi da quelli abitativi. Lo sconto riguarda le compravendite di aree edificabili cedute da privati e, quindi, soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale e si applica a condizione che l’intervento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell’atto. Se la costruzione non viene ultimata nel quinquennio, scatta l’imposta di registro con l’aliquota ordinaria, oltre alla maggiore imposta ipotecaria, e sono dovuti gli interessi di mora.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy