L’agenzia delle Entrate – risoluzione n. 136 del 7 dicembre 2006 – fornisce delle indicazioni in merito all’intestazione dei redditi imponibili e delle perdite fiscali. In particolare, il reddito di una società in accomandita semplice partecipata tramite una società fiduciaria deve essere assegnato alla persona fisica fiduciante. Se quest’ultima non opera in regime d’impresa o professionale, deve dichiarare la quota di reddito nel proprio modello Unico, indicando nel quadro RH i dati identificativi della società partecipata e non quelli della fiduciaria. L’Agenzia risponde al quesito postole da una fiduciaria che ha chiesto se i redditi, le perdite o i crediti d’imposta, formalmente imputati all’istante dalla società di persone, siano fiscalmente assegnabili ai fiducianti. La risposta offerta è stata la seguente: il reddito della società di persone partecipata tramite il rapporto fiduciario deve essere imputato direttamente ai fiducianti. Tale risposta si basa sul fatto che i fiducianti sono “identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria ed a questa strumentalmente intestati”. Quindi, l’istituto dell’Intestazione fiduciaria non cambia il soggetto passivo d’imposta, che rimane il fiduciante.
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