L’agenzia delle Entrate – risoluzione n. 101 del 25 agosto scorso – ha fissato nuovi codici tributo per restituire i crediti d’imposta indebitamente usati in compensazione con i versamenti. I nuovi codici saranno operativi dal 1° settembre. La loro istituzione scaturisce dalle disposizioni dell’articolo 1, comma 421, della legge n. 311/2004, con le quali è stato stabilito che, fermi restando gli ordinari poteri di controllo previsti dal Dpr 600/73 e dal Dpr 633/72, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, l’Amministrazione finanziaria può emanare apposito atto motivato, da notificare al contribuente. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a 60 giorni, l’Amministrazione procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo. Il pagamento delle somme da restituire deve avvenire mediante il modello F24: i codici tributo devono essere esposti esclusivamente nella colonna “importi a debito” della “sezione Erario”.
Con un’altra risoluzione, la n. 102/E sempre del 25 agosto, l’Agenzia ha invece disposto la soppressione dei codici 6730, 6731 e 6736, che sono stati usati per il credito d’imposta spettante agli autotrasportatori sui consumi di gasolio. Si tratta dei codici istituiti a suo tempo per godere delle agevolazioni fiscali a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, fruibili anche mediante l’utilizzo di un credito d’imposta, ora non più utilizzabili.
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