Secondo il Tar per la Lombardia, II sezione di Milano, (sentenza n. 1160, depositata il 6 febbraio 2009) il docente precario che, in buona fede, commetta un errore nella compilazione della domanda, attribuendosi un servizio in più, non può essere depennato dalle graduatorie ad esaurimento; il potere di irrogare sanzioni da parte del dirigente scolastico, infatti, non va oltre l'ambito dell'istituzione scolastica mentre l'eventuale decadenza può essere disposta solo nei limiti della graduatoria di istituto. I giudici regionali, in particolare, hanno chiarito che la sanzione prevista per chi espone dichiarazioni non veritiere non ha natura afflittiva ma si limita a rimuovere gli effetti della dichiarazione non veritiera attraverso la decadenza dal beneficio acquisito con la falsa dichiarazione. Perché, poi, possa essere ravvisato l'illecito sanzionato dalla norma è necessaria la presenza di un nesso causale tra la falsa dichiarazione e il beneficio. Nel caso esaminato dal Tar, tuttavia, non c'era alcun nesso in quanto l'insegnante, anche se non avesse commesso l'errore, avrebbe avuto comunque titolo all'incarico.
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