Il processo civile taglia tre anni

Pubblicato il 01 giugno 2009
Entro la fine della settimana dovrebbe essere pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale, la riforma sul processo civile, appena varata dal Parlamento; le nuove disposizioni, che entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, sono ispirate alla volontà di tagliare i tempi processuali con il rispetto della formula “3+2+1”: tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per l'ultimo. In Italia, per ora, la durata media dei provvedimenti è ben sopra alla soglia dei sei anni; tuttavia, le nuove norme dovrebbero consentire di risparmiare fino a 40 mesi. E' questo, in particolare, il senso del processo sommario di cognizione previsto per la composizione delle cause di più semplice risoluzione: la domanda, ai sensi del nuovo art. 70-bis c.p.c., è introdotta tramite ricorso che deve essere depositato in cancelleria e poi notificato, unitamente al decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione e il termine per la costituzione del convenuto, almeno 30 giorni prima del termine previsto per la sua costituzione. E' il giudice a dover valutare se la causa sottopostagli possa essere o no trattata con la cognizione sommaria. Se opterà per il sommario, l'organo giudicante, alla prima udienza, potrà procedere nel modo che riterrà più opportuno agli atti di istruzione provvedendo, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto delle domande. Ordinanza che, se non impugnata entro 30 giorni, produrrà gli effetti di cosa giudicata.

Sempre in tema di riforma del processo civile, molte sono le critiche rivolte da magistrati, avvocati e anche parte della dottrina, al “filtro” in Cassazione, giudicato, da questi, come a rischio di incostituzionalità.
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