Il preventivo è sufficiente per riscuotere
Pubblicato il 27 ottobre 2008
Con una sentenza del 29 settembre 2008, la n. 24299, la Corte di cassazione ha affermato che l'amministratore di condominio ha il diritto di esigere, tramite decreto ingiuntivo, le somme approvate a preventivo dai condomini, senza dover attendere il consuntivo definitivo. Ragionando diversamente, si renderebbe impossibile la riscossione degli oneri e, quindi, la gestione stessa del condominio. Tra gli atti di contabilità finale dell'amministrazione condominiale, precisa la Corte, il rendiconto consuntivo presenta natura ricognitiva, in quanto finalizzato alla verifica di come siano stati impiegati i contributi, il riparto ha natura compensativa essendo diretto a dividere le spese sostenute nel corso dell'anno, mentre il preventivo, di natura gestoria, ha come obiettivo quello di consentire all'amministratore il reperimento dei fondi necessari per sopperire alle necessità dello stabile.