Il prestito dei parenti per la motobarca ha bisogno di “idonea documentazione”
Pubblicato il 09 febbraio 2011
La Corte di cassazione, con sentenza n.
3096 depositata l'8 febbraio 2011, ritiene valido l’accertamento induttivo basato sull'acquisto da parte del contribuente di una motobarca (indice di maggiore capacità contributiva) usata da terzi.
Nel caso, l’accertato sosteneva che aveva effettuato l’acquisto con un prestito dei parenti utilizzatori della motobarca.
La Corte spiega che “
in linea di principio, la circostanza dell'utilizzo di una imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere sintomatica di una interposizione fittizia, ma non di un finanziamento fatto dagli utilizzatori a colui che risulta acquirente”.
I precedenti gradi, dunque, per dare ragione al contribuente avrebbero dovuto acquisire idonea documentazione, ex articolo 38, comma 6, dpr 600/1973, non accettare la tesi che il prestito sia dimostrato dal fatto che fossero i parenti ad utilizzare l'imbarcazione.