La tesi di Equitalia é che il preavviso di fermo amministrativo è considerato atto meramente preparatorio, che il contribuente debitore non ha nessun interesse ad impugnare. Contro questa versione dell’agenzia di riscossione i giudici della corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 11087 del 7 maggio 2010, hanno chiarito che il preavviso di fermo per una autovettura, atto impugnato nel caso di specie, è la comunicazione ultima della iscrizione del fermo presso il Pra entro i successivi venti giorni, salvo pagamento. Ne consegue l’interesse del contribuente ad impugnarlo.
Il caso contrario rappresenta un paradosso: l’interessato dovrebbe attende il decorso dei 20 giorni per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione con aggravio di spese e perdita di tempo assolutamente priva di senso.
Cassata, con la sentenza, anche la questione sulla competenza del giudice tributario o del giudice ordinario. I togati ricordano la pronuncia n. 10672/09 con la quale si era fissata l'impugnabilità limitatamente per i debiti tributari: “Analoghe considerazioni valgono mutatis mutandis allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extra tributarie”.
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