di Roma, con la sentenza n. 305 dell’11 ottobre stabilito che il contribuente può impugnare davanti alla Commissioni tributarie non solo l’atto di fermo amministrativo, ma anche l’atto di preavviso. In realtà, infatti, il fermo è già disposto con l’emanazione del preavviso stesso, poiché l’iscrizione di tale misura sul pubblico registro automobilistico, decorsi 20 giorni, esplica un’efficacia conoscitiva e non anche costitutiva. In secondo luogo, già nel preavviso sono indicati tutti quegli elementi tipici degli atti amministrativi impugnabili, nonché il termine di 60 giorni per l’impugnazione, decorrenti dalla notifica del preavviso e non dal ventesimo giorno successivo.
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