La Corte di giustizia Ue - causa C-58/04 del 15 settembre 2005 - stabilisce che le vendite di beni durante una crociera che ha inizio in un porto comunitario e che termina in un altro porto comunitario non sono soggette ad Iva se eseguite nel corso di uno scalo della nave nei porti di Paesi terzi.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".