tributaria regionale del Lazio – sentenza n. 194 del 23 febbraio 2006 - ha decretato che un’area è edificabile ed è soggetta ad imposta di registro ed Invim se inserita nel piano regolatore generale. L’articolo 11-quaterdecies, comma 16, della legge n. 248/2005, precisa che un’area è da considerare edificabile se la qualificazione risulta dallo strumento urbanistico generale. Si tratta d’una norma d’interpretazione autentica che ha posto fine al contenzioso tra Comuni e contribuenti sul momento dal quale va pagata l’Ici sulle aree edificabili, che il giudice ha ritenuto applicabile anche all’imposta di registro. Per il pagamento dell’Ici, dell’imposta di registro o dell’Invim, dunque, non è più indispensabile che sia stato adottato il piano di lottizzazione. E’, invece, sufficiente che la mera edificabilità sia astrattamente prevista nell’ambito dello strumento urbanistico generale.
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