Il periodo di prova matura le ferie
Pubblicato il 17 maggio 2011
La guida sulle ferie, redatta dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, fa luce sulla complessa normativa che regola le ferie.
Si tratta di un e-book che giunge ad un mese dalla scadenza relativa alla fruizione dei periodi di ferie dei dipendenti. Entro il 30 giugno 2011, infatti, i datori di lavoro devono concedere ai dipendenti l'effettiva fruizione dei periodi di ferie maturati e non ancora goduti relativi ai 18 mesi precedenti; entro il 22 agosto 2011 - per effetto degli slittamenti fiscali – i datori dovranno pagare i contributi sulle ferie non godute relative al 2009.
La guida, che è messa a disposizione degli utenti registrati al sito dei consulenti, contiene analisi, tabelle di sintesi e fac simili per la corretta gestione dell'istituto e le risposte ai quesiti più frequenti.
Ad esempio, si precisa che:
- le ferie maturano anche durante il periodo di prova;
- la fruizione delle ferie è irrinunciabile, essendo pertanto nullo qualsiasi patto contrario di un contratto collettivo o di un contratto individuale e la clausola nulla è sostituibile automaticamente con la disposizione attributiva del diritto stesso;
- fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita a specifiche categorie, il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite va goduto per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione e per le restanti due, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;
- il lavoratore in cig a «zero ore», per il fatto che non si verifica la necessità di reintegrare energie non spese, non matura il diritto alle ferie;
- il lavoratore in cig con prestazione lavorativa ridotta matura il diritto alle ferie.
Anche le sentenze di Cassazione sono ricordate nella guida. Ad esempio, è riportato il consolidato orientamento che prevede che la facoltà di determinare il periodo di fruizione spetta al datore, in virtù del potere organizzativo e direttivo attribuitogli.