Una delle novità più importanti della riforma del diritto societario ovvero la possibilità di stanziare una parte del proprio patrimonio destinandola al finanziamento di un singolo affare si è rivelata poco attraente per le società di capitali: solo il 2 per mille ha previsto una forma di vincolo del patrimonio nel proprio statuto. Le modifiche statuarie registrate da Unioncamere nei primi 4 mesi del 2008 riguardano, invece, la registrazione di delibere indirizzate a dotare di mezzi finanziari adeguati il piano di conclusione di un singolo affare in coerenza con la riforma Vietti. Si ricorda che il nuovo Codice civile prevede due modelli di segregazione del patrimonio societario. Dunque, le società hanno la possibilità di:
- costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- convenire che, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, i proventi (o parte di essi) dell’affare stesso siano destinati al rimborso totale o parziale del medesimo finanziamento.
Il patrimonio destinato non può superare il 10% del patrimonio netto della società (limite che frena l’utilizzo dello strumento da parte delle società di minori dimensioni) e non può avere attinenza ad attività riservate in base alle leggi speciali.
Lo scopo delle novità apportate dalla riforma non è solo quello di un assetto che sia al passo con le esigenze della competizione dei mercati interno e internazionale, ma è anche quello di fornire agli operatori strumenti idonei che permettano la gestione di specifiche iniziative senza costringerli alla costituzione di società apposite.
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