Il part-time visto dalla Fondazione

Pubblicato il 01 aprile 2008

Un nuovo principio a cura della Fondazione Studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, il numero 12, ha per oggetto “Le novità per il lavoro a tempo parziale”. La riforma del Welfare ha infatti modificato, a partire dal 1° gennaio 2008, anche questa tipologia contrattuale, creando attesa tra i destinatari in particolare per le interpretazioni sulle clausole elastiche e flessibili e sul diritto di precedenza, istituti corretti dalla legge 247/2007.

Il provvedimento ha eliminato la possibilità, per le parti individuali del rapporto di lavoro, di stipulare clausole elastiche e flessibili quando manchi una specifica disciplina della contrattazione collettiva. La Fondazione ha, in merito, posto l’accento sulla circostanza che l’articolo 11, comma 1, delle “Disposizioni sulla legge in generale” (regio decreto n. 262/1942) recita che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Avendo, in particolare, la giurisprudenza chiarito sulle leggi che fissano i requisiti di validità dei contratti che “i requisiti, di forma e di sostanza, per la validità di un contratto sono quelli che stabilisce la legge del tempo in cui il contratto è compiuto”, in applicazione di tale principio, per le ipotesi che difettano di norme transitorie (come in questo caso), le clausole stipulate da datore e lavoratore prima del 1° gennaio 2008 sono valide ed efficaci e restano tali fino a regolamentazione specifica con contratto collettivo (sulla base del novellato articolo 3, comma 7, del dlgs n. 61/2000).

Sul diritto di precedenza, il principio 12 sostiene che il lavoratore non possa rivendicarlo quando il datore proceda con nuova assunzione per un numero di ore inferiore rispetto allo stabilito dal contratto collettivo per il tempo pieno.

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