Il decreto legge n. 151, del 13 maggio 1991, prevede deducibilità (del 50% ai fini delle imposte dirette) e detraibilità (del 50% sulla relativa Iva) sulle spese per gli impianti di telefonia mobile sostenute da professionisti, imprenditori individuali e società. europea ha contestato all’Italia la violazione della VI direttiva Cee nella disposizione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera g), del Dpr 633/72, che prevede la detraibilità ridotta al 50% dell’Iva relativa all’acquisto e alla gestione dei telefoni cellulari utilizzati dai soggetti passivi di imposta. La contestazione riguarda, in special modo, la detraibilità ridotta dell'imposta addebitata nelle fatture relative al traffico telefonico effettuato per mezzo di cellulari utilizzati per finalità strettamente professionali. Risulterebbe al riguardo violata la “clausola standstill", in base alla quale gli Stati membri, dal 1° gennaio 1978 (data di entrata in vigore della VI Direttiva CEE) non possono introdurre nelle proprie legislazioni fiscali disposizioni che limitino il diritto di detrazione.
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