Si torna a parlare della circolare n. 44 delle Entrate trattando gli aspetti che riguardano le società in liquidazione volontaria o immobiliari che non sono escluse dal test di operatività per il solo stato di scioglimento. Va infatti dimostrato che effettivamente si sta procedendo alla dismissione dei beni sociali ed al pagamento dei debiti. Infatti, è stata negata la disapplicazione ad una società immobiliare con liquidazione deliberata che proseguiva lo svolgimento dell’attività ordinaria ricercando eventuali affittuari dei beni. Allo stesso modo non si ritiene causa di esclusione l’aver predisposto, da parte di una società in liquidazione, un progetto di fusione in un’altra società. In merito alle società di gestione immobiliare la disapplicazione può basarsi sia sul fatto di essere subentrati in contratti di locazione stipulati da altri soggetti e che non si è in grado di modificare, sia sull’esistenza di canoni che sono in linea con i valori di mercato esistenti al momento della stipula del contratto anche se inferiori ai limiti della normativa.
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