Il notaio non può ricorrere sui versamenti per le parti

Pubblicato il 15 giugno 2005

La sentenza  n. 9440 del 6 maggio 2005 permette alla Suprema Corte di Cassazione di stabilire il principio di diritto a norma del quale il notaio che ha rogato l'atto di compravendita non è legittimato alla presentazione della domanda di rimborso dell'imposta di registro versata per conto delle parti contraenti e non è legittimato alla presentazione del ricorso davanti alla Commissione tributaria. Infatti, l'imposta di registro prevede come soggetti passivi, in senso stretto, le sole parti contraenti. Il notaio - pur obbligato a chiedere la registrazione dell'atto e a pagare l'imposta principale in solido con le parti nel cui interesse è richiesta la registrazione - rimane estraneo al rapporto tributario.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy