Il notaio con firma digitale

Pubblicato il 21 luglio 2010 È stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 166 del 19 luglio 2010, il decreto legislativo n. 110 del 2 luglio 2010, che reca le disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, ex articolo 65 della legge 69/2009.

Pertanto, dal 3 agosto 2010, entrata in vigore del provvedimento, si attua quanto previsto in merito al rogito notarile ed a tutti gli adempimenti previsti, come registrazione, trascrizione, registro delle imprese, dal “Codice dell'amministrazione digitale” (Dlgs n. 82/2005).

L’atto pubblico citato verrà letto direttamente sul pc dal notaio, la sottoscrizione delle parti potrà avvenire in via elettronica, sia sotto forma di firma digitale che con firma elettronica non qualificata, poi il notaio, con la sottoscrizione dell'atto, alla presenza delle parti, con la smart card contenente la sua firma digitale (il Consiglio nazionale del notariato rilascerà ad ogni iscritto un certificato qualificato di firma che attesta anche la sua iscrizione nel ruolo) validerà le firme dei contraenti.

I documenti in forma cartacea verranno digitalizzati e allegati all'atto informatico. Al cliente verrà data la sua copia dell'atto su supporto informatico, ma se lo richiederà gli verrà data anche una copia cartacea: le due forme saranno equivalenti. Per la conservazione degli atti sarà istituita, presso il Consiglio nazionale del notariato, apposita struttura in cui il notaio riverserà tutte le copie informatiche degli atti rogati o autenticati anche su carta, e dalla quale lo stesso con la smart card potrà estrarre duplicati o copie attestandone la conformità all'originale.
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