Con sentenza n. 26972 dell'11 novembre scorso, la Cassazione, a Sezioni unite, ha reso una definizione unitaria del danno non patrimoniale superando le distinzioni tra danno esistenziale, danno biologico e danno morale ed evitando, così, le possibilità di duplicazioni risarcitorie. Il danno non patrimoniale - precisano le Sezioni unite – è risarcibile nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui il fatto illecito abbia leso un diritto costituzionalmente garantito. La categoria del danno non patrimoniale, in particolare, è unitaria ed al suo interno è possibile evidenziare delle sottocategorie solo, però, in funzione descrittiva. Queste “etichette” non possono, in definitiva, essere strumentalizzate per incrementare le poste di danno.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".