tributaria provinciale di Bari - sentenza n. 90/07 - esaminando il merito della controversia instaurata contro la mancata risposta ad un’istanza di annullamento di una cartella esattoriale, ha affermato la fondatezza delle ragioni del contribuente e, quindi, il suo diritto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo anche a titolo di sanzioni. Il riconoscimento della giurisdizione tributaria in materia trova conforto nelle recenti evoluzioni del sistema, in cui risulta prevalere la tendenza a fondare il riparto di giurisdizione non più sulla base della situazione giuridica dedotta in giudizio, ma sulla “materia” oggetto della controversia. Questa incontra ancora degli ostacoli nella persistenza dei “limiti interni” della giurisdizione tributaria, ossia nella permanenza dell’elenco tassativo di atti impugnabili dinanzi alle Commissioni in cui non trova spazio l’atto esito del procedimento di riesame. Questa difficoltà può essere superata con un’interpretazione dell’articolo 19, tenuto conto che la norma è stata scritta avendo presente il procedimento di attuazione solo dei principali tributi erariali. Risultano evidenti, quindi, le ragioni a sostegno di una lettura “adeguatrice”, giustificata da esigenze derivanti dalle diverse caratteristiche dei moduli attuativi dei tributi devoluti alla cognizione delle Commissioni, nonché da tempo avallata dalla giurisprudenza che ha proposto una lettura estensiva dell’elenco e, quindi, la diretta impugnabilità di atti da ricomprendere nella nozione di quelli espressamente contemplati nella norma in questione.
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