La Cassazione, con una sentenza depositata il 16 febbraio, la n. 3745, ha chiarito che l'automobilista, in caso di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all'etilometro, viene sanzionato con il taglio di 20 punti dalla patente di guida, 10 cioè per ogni infrazione. Tra i due diversi commi dell'art. 186 Cds, che disciplinano le due fattispecie, non esiste concorso formale in quanto gli stessi tutelano due beni differenti. Così i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato da un automobilista che, oppostosi alla decurtazione dei 20 punti impartitagli dal giudice di pace, riteneva che nel caso di specie dovesse parlarsi di concorso apparente di norme.
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