L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18 del 2 febbraio 2007, tra i vari chiarimenti offerti, informa che oltre al modello 770 relativo all’anno in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento, il curatore, in qualità di “rappresentante firmatario”, deve inviare online all’Agenzia anche quello dell’anno precedente. È precisato, inoltre, che anche i compensi erogati all’Istituto vendite giudiziarie per le operazioni di vendita di beni compresi nel fallimento devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del curatore. Infatti, dal 4 luglio 2006, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono elencati tra i sostituti d’imposta obbligati alle ritenute alla fonte.
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