di Cassazione, con la sentenza n. 16148 del 20 luglio accolto il ricorso di un ex dipendente dell’Enel che, sottoposto dai colleghi a continue vessazioni, aggressioni e minacce, aveva denunciato i fatti ai vertici aziendali che non avevano preso alcun provvedimento. L’uomo aveva quindi instaurato un procedimento penale e, al termine di questo, aveva chiesto i danni per mobbing, ma il Tribunale aveva respinto la domanda perché era passato troppo tempo tra il primo atto illecito subito e la richiesta. ha chiarito che l’azienda ha il dovere di garantire un ambiente di lavoro sereno, per cui il datore risponde dei danni subiti dal dipendente se non ha vigilato e non si è attivato per far cessare i soprusi. Inoltre, i giudici hanno stabilito che l’azione del risarcimento del danno può essere richiesta, dal lavoratore mobbizzato, entro 10 anni, che decorrono da quando si è manifestato il danno e non da quando sono iniziate le vessazioni.
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