Il minlavoro concede al datore di posticipare le ferie del lavoratore in caso di CIG a zero ore

Pubblicato il 18 giugno 2011 Con oggetto l’ammissione al trattamento di CIG in presenza di ferie non godute (articolo 9 del D.Lgs. n. 124/2004), la nota interpello 19/2011 consente al ministero del Lavoro di rispondere al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che intende conoscerne il parere in ordine alla possibilità per il datore di lavoro di fruire immediatamente degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga), posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta della CIG stessa.

L’interpellante chiede, inoltre, se il datore di lavoro autorizzato ad un periodo di CIG debba comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 66/2003, nel corso dell’anno di maturazione.

Nella sua sostanza, la replica ministeriale ammette la fruizione immediata degli ammortizzatori sociali anche a fronte di ferie annuali maturate ma non anche godute dai lavoratori coinvolti nella procedura di sostegno al reddito. Ed aggiunge, in risposta ai primi due quesiti avanzati, che in ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero di CIG a zero ore, l’esercizio del diritto alle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra - annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.

Infine, l’istante solleva l’ulteriore problematica concernente il rilascio di un’eventuale autorizzazione al datore di lavoro in costanza di CIG, volta a differire il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alle ferie non godute. Riguardo a quest’ultimo quesito, il Ministero richiama l’impostazione seguita dall’Inps nel 1999, nel 2002 e nel 2003. In particolare, a fronte di una previsione di natura legale e contrattuale collettiva, volta alla regolamentazione del termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva per il trattamento economico afferente alle ferie non godute si identifica necessariamente con il termine legale (articolo 10 del D.Lgs. n. 66/2003) o contrattuale. Pertanto, il momento impositivo nonché il riferimento temporale dei contributi coincidono con il diciottesimo mese successivo all’anno solare di maturazione delle ferie o con il più ampio termine contrattualmente previsto. Un messaggio Inps del 2006 ha però anche chiarito che possono verificarsi ipotesi peculiari di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per cause previste da norme di legge (malattia, maternità, concessione di CIGO, CIGS e CIG in deroga). In questi casi, qualora l’evento sospensivo intervenga nel corso dei diciotto mesi, il termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva è da ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento, tornando a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa.
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