Il ministro circoscrive il blocco dell’attività
Pubblicato il 08 novembre 2008
La direttiva del 18 settembre scorso del ministero del Lavoro detta le linee guida per gli ispettori del lavoro, che in tal modo possono agire in maniera più conciliativa che repressiva. L’articolo 14 del Dlgs 81/2008, così come modificato dal Dl 112/08, sancisce che gli ispettori del lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale se riscontrano l’impiego di personale irregolare, non risultante dalle scritture o altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori. Oppure nel caso di reiterate e gravi violazioni della disciplina in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, individuate con decreto ministeriale. In attesa del citato decreto si fa riferimento all’elenco di ipotesi riportato nell’allegato 1 del dlgs n. 81/08. La direttiva, però, interviene a tal proposito, e afferma è opportuno adottare la sospensione dell’attività lavorativa solo nel caso l’inottemperanza comporti la pena dell’arresto fino a sei mesi. Ciò al fine di non creare discriminazioni, soprattutto nei confronti delle micro imprese. In questa prospettiva, la discrezionalità degli ispettori nell’adottare il provvedimento di sospensione si limita alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge, e delle condizioni di effettivo rischio o pericolo in un’ottica di tutela e sicurezza. Secondo la direttiva, il provvedimento di sospensione può essere adottato dalle ore 12 del giorno successivo all’accesso ispettivo.