Il Ministero risponde su accordi per detassazione, lavoro intermittente e Aspi in maternità
Pubblicato il 06 febbraio 2013
Sottoscrizione degli accordi sulla detassazione della produttività, lavoro intermittente per i lavoratori dello spettacolo e indennità di disoccupazione per la lavoratrice madre dimissionaria: sono questi gli argomenti dei quesiti presenti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ed ai quali risponde il Ministero del lavoro.
Con l'
interpello n. 8, del 5 febbraio 2013, il Ministero - posto che gli accordi o i contratti collettivi territoriali per la tassazione agevolata per incrementi di produttività debbano essere sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – chiarisce che, in caso di accordi aziendali, per la parte datoriale sarà il singolo datore di lavoro a stipulare l'accordo con le rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative. Qualora non siano presenti in azienda tali rappresentanze, gli accordi potranno essere sottoscritti con le organizzazioni sindacali territoriali in possesso del requisito di rappresentatività.
Gli accordi territoriali devono essere siglati da entrambe le parti in possesso del requisito di rappresentatività.
L'
interpello n. 7, del 5 febbraio 2013, sull'utilizzo del contratto di lavoro intermittente per gli operatori addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, nonché da fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo, anche per fini didattici, evidenzia che l'espressione “anche per fini didattici”, così come indicata al n. 43 della tabella allegata al R.D. n.
2657/1923, costituisce un elemento chiarificatore meramente aggiuntivo. Il ricorso al contratto di lavoro intermittente quindi è ammesso a tutte le figure indicate al n. 43 della tabella, anche in assenza di fini didattici.
Con l
'interpello n. 6, del 5 febbraio 2013, il Ministero spiega che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità di disoccupazione – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio, periodo nel quale non può avvenire il licenziamento da parte del datore di lavoro.