Il Ministero precisa: il diritto di portare in detrazione le spese per la riqualificazione energetica segue, in generale, il principio di cassa
Pubblicato il 17 aprile 2011
In Commissione Finanze, in sede di interrogazione parlamentare a risposta immediata - la
5-04587 del 13 aprile scorso - gli Onorevoli Lo Monte e Zeller hanno chiesto chiarimenti sulle modalità di ripartizione della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico; più specificamente, circa la corretta applicazione del regime agevolativo introdotto dalla legge n. 296 del 2006 (commi da 344 a 347), consistente nella detrazione del 55 per cento della spesa sostenuta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici esistenti. Gli interroganti hanno ricordato come la legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011, articolo 1, comma 48), nel prorogare l'agevolazione in esame a tutto il 2011, avesse anche previsto che le spese sostenute nel 2011 devono essere ripartite in dieci rate, anziché in cinque come stabilito dalla precedente normativa.
In risposta, il Sottosegretario Sonia Viale ha anzitutto rammentato la circolare agenziale n. 21/E del 2010, in cui é precisato che, in caso di lavori che proseguono per più periodi di imposta, l'omesso o irregolare invio della comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle entrate entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, rendendosi applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997. Inoltre, l'articolo 4, comma 1-quater, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, stabilisce che, se i lavori sono ancora in corso di realizzazione, è possibile usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo di imposta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ultimati.
Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti hanno chiesto di sapere se possa ritenersi corretta l'interpretazione in base alla quale se i lavori sono iniziati nel 2010 e proseguono per più periodi di imposta, le persone fisiche (non imprenditori) e i professionisti che abbiano attestato che i lavori sono ancora in corso di realizzazione, potranno ripartire la detrazione in cinque anni, a partire dall'anno di imposta 2010; mentre, qualora l'attestazione sia stata omessa, tali soggetti non potranno beneficiare della «anticipazione» della detrazione e usufruiranno della detrazione solo al momento in cui tutti gli adempimenti richiesti risulteranno rispettati. Pertanto, se i lavori sono ultimati, ad esempio, il 31 dicembre 2011 (con invio all'Enea della comunicazione di fine lavori nei 90 giorni successivi), la ripartizione delle spese sostenute nel 2010 dovrà essere effettuata in 10 anni (come previsto dalla legge di stabilità 2011), a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2011.
Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria precisano che - fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa di settore per beneficiare della agevolazione in esame - il diritto di portare in detrazione, nella misura consentita, le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici è condizionato dalle regole di imputazione degli oneri e delle spese stabilite dal TUIR: principio di cassa, in linea generale, e di competenza per chi esercita attività d'impresa.
In particolare, se una persona fisica non imprenditore sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, porterà in detrazione, in ossequio al principio di cassa, le spese sostenute e rimaste a carico, ad esempio nel 2010, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta (2010 e 2011).
Se, invece, i suddetti interventi sono realizzati da un imprenditore, le relative spese saranno portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le stesse devono intendersi sostenute in base al principio di competenza (le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate).
Poiché l'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, ha prorogato l'agevolazione in esame a tutto il 2011 e ha previsto, altresì, che le spese sostenute nel 2011 devono essere ripartite non più in cinque ma in dieci rate, le stesse, anche se riferite al medesimo intervento, dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell'anno di sostenimento dell'onere. Pertanto, se, ad esempio, una persona fisica non imprenditore ha iniziato gli interventi agevolati nel 2010 e li ha ultimati nel 2011, le spese sostenute nel 2010 devono essere rateizzate in cinque anni (secondo la normativa in vigore nel 2010), mentre le spese sostenute nel 2011 devono essere rateizzate in dieci anni (in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 48, della legge di stabilità 2011).