La Corte di cassazione, con sentenza n. 1134 del 19 gennaio 2009, ha spiegato che, in materia di imposte sui redditi, la prova della legittimità e della correttezza delle fatture, qualora l'amministrazione finanziaria ne contesti al contribuente l'indebita detrazione, perché relative ad operazioni inesistenti, dev'essere fornita dal contribuente e non può essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento in quanto questi ultimi, normalmente, vengono utilizzati in maniera fittizia; i mezzi di pagamento, in realtà, rappresentano un mero elemento indiziario la cui presenza dev'essere poi valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali. Così, in caso di fatture false, è sempre il contribuente a dover fornire la prova che l'operazione è reale e non fittizia.
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