Il mancato trasferimento della residenza non blocca l’agevolazione prima casa

Pubblicato il 12 febbraio 2011 Il beneficio fiscale legato alla prima casa “spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso”. In più, la Corte afferma che il giudice “deve, di volta in volta, considerare le peculiarità del caso concreto”, ossia “l’impossibilità di realizzare il proposito abitativo entro i termini prestabiliti, va valutato secondo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede correlati alle vicende del caso di specie”.

È quanto si apprende dalla lettura della sentenza n. 3507 dell’11 febbraio 2011, emessa dalla Cassazione. Il caso vedeva l’acquirente, comprato l’immobile e fruito degli aiuti in oggetto, non ottenere, pur avendo fatto regolare richiesta, la residenza nel Comune entro i 18 mesi concessi dalla legge. La causa: un ritardo del Comune. Il Fisco, soccombente, richiedeva la maggiore imposta di registro.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy