Il leverage buy out trova rimedi

Pubblicato il 10 aprile 2006

A seguito dell’attuazione della riforma del diritto societario è stata modificata anche la disciplina delle fusioni, con la conseguente nuova formulazione dell’articolo 2501-bis del C.c. (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento), che sancisce definitivamente, in via normativa, la liceità delle operazioni di leverage buy out. In tal modo, si è messo fine a tutte quelle posizioni contrastanti assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza che ritenevano l’operazione in questione in contrasto con il divieto di sottoscrizione di azioni proprie (art. 2357-quater) e con il divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie (art. 2358). La fiscalità degli interessi passivi assume una rilevanza particolare in queste operazioni di leverage buy out, in quanto si è di fronte ad acquisizioni di partecipazioni che avvengono grazie all’intervento di istituti di credito con rilevante addebito di costi finanziari. La norma introdotta dall’articolo 97 del Tuir, definita pro rata patrimoniale, penalizza sensibilmente l’operazione Lbo, poichè comporta una parziale o totale indeducibilità degli interessi passivi per la società che detiene partecipazioni con caratteristiche pex di valore superiore a quello del proprio patrimonio netto. A livello tributario, sono state introdotte delle possibilità tali da evitare la parziale indeducibilità degli interessi passivi nell’acquisto del controllo di società. Le scelte fiscali per evitare la penalizzazione del pro rata patrimoniale sono l’opzione per l’applicazione del consolidato nazionale oppure per la fusione diretta (operare la fusione incorporando la società controllata) o inversa (il soggetto che incorpora è la controllata) delle due società.  

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