Il lavoro stagionale può diventare apprendistato
Pubblicato il 15 agosto 2008
Il comma 1 dell’articolo 23 del Dl 112/08 interviene in materia di apprendistato eliminando il vincolo di due anni di durata minima e ribadendo solo il limite di durata massima di sei anni, fermo restando il rinvio alla contrattazione collettiva del compito di stabilire, settore per settore, i limiti di durata e i livelli formativi per i contratti ciclici. Proprio su questo tema verte l’analisi offerta nell’articolo. Si spiega che per effetto di tale norma si apre la possibilità di ricorrere all’apprendistato professionalizzante anche per le aziende stagionali, con la tutela per l’apprendista del riconoscimento del diritto di precedenza nell’assunzione. Questo, se da un lato rappresenta un passo indietro rispetto la contrasto all’utilizzo abusivo dei contratti a contenuto formativo, dall’altro rimedia alla difficile implementazione del nuovo apprendistato ed all’assenza di validi strumenti alternativi per l’impiego di giovani in attività stagionali. Inoltre, nell’articolo si puntualizza come siano stati previsti strumenti che intendono rendere compatibili le caratteristiche stagionali delle attività con il contenuto formativo del contratto.