Il Governo spiega la precompilata

Pubblicato il 01 novembre 2014 Con il Dossier del 31 ottobre 2014 il Governo descrive la rivoluzione del 730 precompilato.

Sul sito, nella pagina dedicata, mette a disposizione dei contribuenti vari documenti, tra cui quello dell'agenzia delle Entrate che fornisce spiegazioni su “Come integrare la dichiarazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate (fac simile provvisorio)”.

Sulla novità non si attenuano le proteste dei professionisti abilitati alla presentazione sulle sanzioni in caso di apposizione di visto di conformità (obbligatorio sia per le precompilate così come fornite al contribuente, che per le integrate). Né soddisfano le misure per rimediare: se rilevano errori, i Caf o i professionisti possono trasmettere una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, con il pagamento della sola sanzione (l’imposta e gli interessi resteranno a carico del contribuente), che se pagata entro il 10 novembre è ridotta a 1/8.

Un documento delle Entrate ricorda che i controlli documentali saranno effettuati, anche in relazione a quei dati della precompilata forniti all’Agenzia dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc), solo presso i Caf o i professionisti abilitati.

Le eventuali richieste di pagamento che ne derivano saranno inviate direttamente ai Caf o ai professionisti, che saranno tenuti al pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni e interessi nella misura attualmente prevista per i contribuenti, salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente.

Autorevoli interventi vedono l'avallo della tesi Cndcec sull'incostituzionalità per la violazione dell'articolo 53 della Costituzione: non appare legittimo il trasferimento della capacità contributiva da un soggetto a un altro. Il professionista che assiste il contribuente non può essere considerato un responsabile d'imposta, ricoprendo un ruolo tecnico, pertanto non può rispondere dell'imposta dovuta dall'assistito.

Altre misure di rilievo

E' aumentato da 5mila a 15mila euro l'importo dei rimborsi Iva ottenibili senza alcun adempimento particolare; per gli importi superiori ai 15mila non è più necessaria la garanzia a favore dello Stato, ma è sufficiente – se non si è “soggetti a rischio” - una richiesta con visto di conformità e dichiarazione di operatività.

L'erede non presenta dichiarazione di successione se il valore dei beni in successione non supera i 100mia euro e non sono presenti unità immobiliari o diritti reali immobiliari e se l'eredità viene devoluta al coniuge o ai parenti in linea retta. La cancellazione dell'adempimento riguarda anche l'integrativa per ottenere i rimborsi d'imposta.

Infine, una misura d'impatto: per il Fisco una società sopravvivrà per accertamenti e notifiche cartelle per altri cinque anni dal momento in cui risulta estinta.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy