Il Governo spiega la precompilata
Pubblicato il 01 novembre 2014
Con il
Dossier del 31 ottobre 2014 il Governo descrive la rivoluzione del 730 precompilato.
Sul sito, nella pagina dedicata, mette a disposizione dei contribuenti vari documenti, tra cui quello dell'agenzia delle Entrate che fornisce spiegazioni su “
Come integrare la dichiarazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate (fac simile provvisorio)”.
Sulla novità non si attenuano le
proteste dei professionisti abilitati alla presentazione sulle sanzioni in caso di apposizione di visto di conformità (obbligatorio sia per le precompilate così come fornite al contribuente, che per le integrate). Né soddisfano le misure per rimediare: se rilevano errori, i Caf o i professionisti possono trasmettere una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, con il pagamento della sola sanzione (l’imposta e gli interessi resteranno a carico del contribuente), che se pagata entro il 10 novembre è ridotta a 1/8.
Un documento delle Entrate ricorda che i controlli documentali saranno effettuati, anche in relazione a quei dati della precompilata forniti all’Agenzia dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc), solo presso i Caf o i professionisti abilitati.
Le eventuali richieste di pagamento che ne derivano saranno inviate direttamente ai
Caf o ai professionisti, che saranno tenuti al pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni e interessi nella misura attualmente prevista per i contribuenti, salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente.
Autorevoli interventi vedono l'
avallo della tesi Cndcec sull'incostituzionalità per la violazione dell'articolo 53 della Costituzione: non appare legittimo il
trasferimento della capacità contributiva da un soggetto a un altro. Il professionista che assiste il contribuente non può essere considerato un responsabile d'imposta, ricoprendo un ruolo tecnico, pertanto non può rispondere dell'imposta dovuta dall'assistito.
Altre misure di rilievo
E' aumentato
da 5mila a 15mila euro l'importo dei rimborsi Iva ottenibili senza alcun adempimento particolare; per gli importi superiori ai 15mila non è più necessaria la garanzia a favore dello Stato, ma è sufficiente – se non si è “soggetti a rischio” - una richiesta con visto di conformità e dichiarazione di operatività.
L'erede non presenta
dichiarazione di successione se il valore dei beni in successione non supera i 100mia euro e non sono presenti unità immobiliari o diritti reali immobiliari e se l'eredità viene devoluta al coniuge o ai parenti in linea retta. La cancellazione dell'adempimento riguarda anche l'integrativa per ottenere i rimborsi d'imposta.
Infine, una misura d'impatto:
per il Fisco una società sopravvivrà per accertamenti e notifiche cartelle per altri cinque anni dal momento in cui risulta estinta.