Il giudizio d’ottemperanza differisce dal giudizio esecutivo civile e dimezza i termini

Pubblicato il 13 ottobre 2010 La Sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 20202/10 depositata il 24 settembre 2010, ha stabilito che la procedura esecutiva ed il giudizio di ottemperanza, anche se concorrenti, sono procedure distinte: il termine da cui far decorrere la proponibilità del ricorso non è quello di 120 giorni delle procedure esecutive, ma di 30 giorni che decorrono dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il caso muove dal ricorso di ottemperanza avanzato da un contribuente al quale l'ufficio finanziario, liquidate imposte e interessi, non aveva corrisposto le spese di lite così come indicato in sentenza definitiva di primo grado.

La corte spiega che il giudizio di ottemperanza, ex articolo 70 del dlgs n. 546/92, si differenzia rispetto al concorrente giudizio esecutivo civile poiché “il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma piuttosto quello di rendere effettivo quel comando, anche, e specialmente se, privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo”. Data la natura sui generis di tale giudizio, con un misto di poteri cognitori ed esecutivi, il giudice dovrà adottare provvedimenti in luogo dell'amministrazione inadempiente, sostituendo l'attività che l'ufficio avrebbe dovuto svolgere e non ha svolto, o ha svolto in maniera difforme dal giudicato.
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