La Corte di cassazione, intervenendo sugli spazi di controllo in mano ai giudici nelle procedure di licenziamento collettivo, con la sentenza n. 21500 del 3 ottobre stabilito che non hanno rilievo in sede giudiziaria tutte quelle censure con cui si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di effettive esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva. Il giudice deve vigilare sulla procedura, verificando la sussistenza del nesso causale tra il progettato ridimensionamento ed i singoli provvedimenti di recesso, ferma restando l’autonomia delle scelte imprenditoriali di riduzione del personale per programmata ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
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