Il giudice “segue” il minore

Pubblicato il 23 giugno 2008 La Corte di Cassazione ha parzialmente modificato il suo precedente orientamento in materia di competenza territoriale nei procedimenti di affidamento familiare.
Con l’ordinanza n. 16112 del 13.6.2008, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che in tema di controversie relative ai minori prevale la competenza del Giudice specializzato nel cui distretto il minore abbia instaurato un “legame particolare” e al tempo stesso “esclusivo” in luogo di quella del Tribunale dei minori che ha disposto l’affidamento familiare.
Il principio generale della “perpetuatio iurisdictionis”, secondo cui la competenza territoriale va individuata con riferimento alla residenza di fatto del minore o alla sua dimora al momento dell’inizio del procedimento, fa spazio al principio di derivazione comunitaria della prossimità. Detto provvedimento si confà al criterio di ragionevolezza (v. sent. C. Cost. n. 169/08), altrimenti violato se si mantenesse ferma la competenza del giudice specializzato del luogo in cui il minore non ha più alcun effettivo collegamento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: primo sì della Camera

17/01/2025

Società di persone commerciali: obbligo Ue di pubblicare dati nel registro imprese

17/01/2025

Sicurezza sul lavoro: elevati i finanziamenti INAIL per la formazione

17/01/2025

Aiuti di Stato. Corte UE: recupero anche presso impresa subentrata

17/01/2025

Bonus Natale nel 730, CU e 770: cosa sapere

17/01/2025

TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2024

17/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy