Con il comma 164 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, che apporta una modifica all’articolo 60 bis del Dpr 633/1972, il Fisco affila le armi per contrastare l’evasione nel settore immobiliare, ampliando la platea dei soggetti che “condividono” la penalità con il venditore. Più nello specifico, la norma stabilisce che anche il privato, se acquista un immobile e paga un corrispettivo non dichiarato, risponde in solido con il venditore dell’Iva sul corrispettivo non fatturato. Quindi, come accade per le dichiarazioni mendaci in caso di acquisto della prima casa, la nuova previsione autorizza il Fisco ad agire nei confronti del privato che, ai fini Iva, non riveste la qualifica di “soggetto passivo”. In relazione all’acquirente privato, la norma della Finanziaria 2008 prevede che lo stesso possa regolarizzare la violazione, versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell’atto e, in tal caso, non risultano dovute sanzioni. L’acquirente deve anche presentare all’ufficio competente copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto di regolarizzazioni. Quando, invece, l’acquirente agisce in veste di soggetto passivo d’imposta dell’Iva, si applicano le regole ordinarie stabilite dall’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997.
Un altro intervento rilevante contenuto nella Finanziaria 2008 consiste nell’aver ampliato i casi di inversione contabile nelle vendite imponibili di immobili strumentali e nell’aver riportato al regime normale le prestazioni di servizi rese nei confronti dei general contractor. ha, inoltre, modificato l’impianto sanzionatorio del regime Iva del reverse charge, in modo da punire pesantemente l’evasione di imposta.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".